Art. 13.6 · Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile
allegatoCapo 13

Art. 13.6

244 / 272

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.6 Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Esse riconoscono il ruolo benefico che standard di lavoro essenziali e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia d'occupazione e di lavoro dall'altra. 2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico e le merci con un marchio di qualità ecologica, anche esaminando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio delle merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelle che implicano la responsabilità sociale delle imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-6