Art. 12.6 · Riesame e ricorso
allegatoCapo 12

Art. 12.6

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Riesame e ricorso

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.6 Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinché, presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa. 3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
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