Art. 11.14 · Monitoraggio e verifica
allegatoSez. B

Art. 11.14

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Monitoraggio e verifica

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.14 Monitoraggio e verifica Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui è fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti può sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisone delle Parti.
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