Art. 10.67 · Misure alle frontiere
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Art. 10.67

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Misure alle frontiere

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.67 Misure alle frontiere 1. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le Parti adottano procedure24 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo26 di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale27 di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. 2. Le Parti adottano disposizioni per permettere alle autorità doganali, quando nel corso della loro attività e prima che una domanda sia stata presentata da un titolare di diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto di proprietà intellettuale, di sospendere la circolazione di tali merci o di sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1. 3. I diritti e gli obblighi stabiliti nell'applicazione della sezione 4 della parte III dell'accordo TRIPS concernenti l'importatore sono applicabili anche all'esportatore o, se del caso, al detentore28 delle merci. 4. La Corea si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda la lettera c), punti i) e ii), della nota 27 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ---------  24 È inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.  25 "Transito in dogana", "trasbordo", "collocamento in zona franca" secondo le definizioni della convenzione di Kyoto.  26 Per la Corea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea e le "bonded factory". Per l'Unione europea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea, il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale.  27 Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna Parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui è presentata la domanda di intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi a: i) un brevetto; ii) un diritto che tutela una varietà vegetale; iii) un disegno o modello registrato; iv) un'indicazione geografica.  28 Compresa almeno la persona che è proprietaria delle merci o la persona che ha un diritto simile di disporne.
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