Art. 10.66 · Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
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Art. 10.66

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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.66 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano nè un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i fornitori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorità competenti di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
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