Art. 10.63 · Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit)
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Art. 10.63

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Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit)

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.63 Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit) 1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia salva la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
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