allegato
Art. 10.58
65 / 272Sequestro
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.58
Sequestro
Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-58