Art. 10.45 · Diritto d'informazione
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Art. 10.45

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Diritto d'informazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.45 Diritto d'informazione 1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. a) Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che: i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. b) Le informazioni comprendono, secondo i casi: i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; o ii) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
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