Art. 10.43 · Elementi di prova
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Art. 10.43

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Elementi di prova

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.43 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
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