allegato›Sez. C
Art. 10.42
136 / 272Soggetti dotati di legittimazione attiva
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.42
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorità per affermare tali diritti, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-42