Art. 10.42 · Soggetti dotati di legittimazione attiva
allegatoSez. C

Art. 10.42

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Soggetti dotati di legittimazione attiva

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.42 Soggetti dotati di legittimazione attiva Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorità per affermare tali diritti, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
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