Art. 10.40 · Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore
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Art. 10.40

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Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.40 Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le Parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che rispecchino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; promuovono inoltre una loro più diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte: a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore; b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla diversità biologica (di seguito "CBD") e la protezione del sapere tradizionale e del folklore; c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici. 3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le Parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare il presente articolo in seno al comitato per il commercio, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali. Il comitato per il commercio può adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.
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