Art. 10.31 · Eccezioni
allegato

Art. 10.31

40 / 272

Eccezioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.31 Eccezioni 1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purchè tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale 3. Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralità corrente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-31