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Art. 10.29
38 / 272Protezione conferita a un'apparenza non registrata
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.29
Protezione conferita a un'apparenza non registrata
L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto12. Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione13, l'importazione o l'esportazione delle merci.
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 12 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea
considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite:
a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007);
b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006.
 13 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende
"presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".
Storico versioni
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