allegato
Art. 10.23
32 / 272Rapporto con i marchi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.23
Rapporto con i marchi
1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili è rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data di entrata in vigore del presente accordo;
b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data in cui la domanda di una Parte è ricevuta dall'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-23