allegato
Art. 10.18
27 / 272Riconoscimento delle indicazioni geografiche
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.18
Riconoscimento delle indicazioni geografiche
per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini
1. Esaminata la legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge è conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24.
6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle Parti, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilita una specificazione che può essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione;
e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente;
f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
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 2 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni
geografiche":
a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualità prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e
b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
 3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa
sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-18