allegato›Sez. B
Art. 10.11
107 / 272Limitazioni ed eccezioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.11
Limitazioni ed eccezioni
Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purchè queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-11