allegato›Capo 10›Sez. A
Art. 10.1
219 / 272OBIETTIVI
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.1
OBIETTIVI
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti;
b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-1