Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 21 ago 2015
1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della libertà, comprenda la necessaria istruzione e informazione relativa alle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di: a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate; b) sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate; c) assicurare che sia riconosciuta l'urgente necessità di risolvere i casi di sparizione forzata. 2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di obbedire a tali ordini non sarà punita. 3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo le quali hanno ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorità o agli organi dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.
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