Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 21 ago 2015
Fatte salve le disposizioni dell', ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte: a) il fatto di ritardare o ostacolare le azioni di cui agli .2 f) e all'.2; b) l'omessa registrazione della privazione di libertà di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere imprecise; c) il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della libertà di una persona, o il fatto di fornire informazioni imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono presenti.
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