Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, sono considerati "sparizione forzata" l'arresto, la de Art. 3 Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall'articol Art. 4 Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata c Art. 5 La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l' Art. 6 1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità pena Art. 7 1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata ch Art. 8 Senza pregiudizio per l'art. 5, 1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazio Art. 9 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza ad ese Art. 10 1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le cir Art. 11 Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è rintracciata la perso Art. 12 1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona è stata Art. 13 1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non sarà cons Art. 14 1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in rel Art. 15 Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assiste Art. 16 1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso u Art. 17 1. Nessuno sarà detenuto segretamente. 2. Senza pregiudizio di altri obblighi internaziona Art. 18 1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona c Art. 19 1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell Art. 20 1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 può essere lim Art. 21 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della l Art. 22 Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per Art. 23 1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale incaricato del rispetto del Art. 24 1. Ai fini della presente Convenzione, per "vittima" si intende la persona scomparsa e qua Art. 25 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali: a) l Art. 26 1. È istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito "il Comitato"), con il com Art. 27 Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni Art. 28 1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera c Art. 29 1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Art. 30 1. Può essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una Art. 31 1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi mom Art. 32 Uno Stato Parte alla presente Convezione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce Art. 33 1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta graveme Art. 34 Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione Art. 35 1. Il Comitato ha competenza esclusivamente sulle sparizioni forzate che hanno avuto inizi Art. 36 1. Il Comitato presenta un rapporto annuale sulla propria attività a norma della presente Art. 37 Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più avanza Art. 38 1. La presente Convezione è aperta alla firma di tutti i membri delle Nazioni Unite. 2. La Art. 39 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di de Art. 40 Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Art. 41 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano in tutte le parti degli Stati fede Art. 42 1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicaz Art. 43 La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitar Art. 44 1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presen Art. 45 1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360