Art. 84 · Scambio di informazioni
AccordoCapo 4

Art. 84

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Scambio di informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Scambio di informazioni 1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che può essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni. 2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformità dell' dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.
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