Art. 43 · Disposizioni generali
AccordoSez. 2

Art. 43

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Disposizioni generali

In vigore dal 11 ago 2015
Disposizioni generali Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'accordo sulle regole di origine.
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