Accordo›Titolo XIII
Art. 326
326 / 337Funzioni del comitato per il commercio relativamente
In vigore dal 11 ago 2015
Funzioni del comitato per il commercio relativamente alla cooperazione a norma del presente titolo
1. Le parti accordano un'importanza particolare al follow-up delle misure di cooperazione poste in essere allo scopo di contribuire all'esecuzione ottimale del presente accordo e al pieno sviluppo dei suoi benefici.
2. Il comitato per il commercio procede al follow-up e, se del caso, fornisce stimoli e orientamenti in relazione ai principali aspetti della cooperazione nel quadro degli obiettivi di cui all', paragrafi 1 e 2.
3. Il comitato per il commercio può formulare raccomandazioni agli organismi competenti di ciascuna parte responsabili della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-326