Accordo›Capo 4
Art. 315
199 / 337Regolamento di procedura e codice di condotta
In vigore dal 11 ago 2015
Regolamento di procedura e codice di condotta
1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal comitato per il commercio nella sua prima riunione dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Nel corso di tale riunione il comitato per il commercio adotta anche il codice di condotta per gli arbitri.
2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.
Storico versioni
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