Art. 311 · Riesame delle misure adottate dopo la sospensione
AccordoCapo 3

Art. 311

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Riesame delle misure adottate dopo la sospensione

In vigore dal 11 ago 2015
Riesame delle misure adottate dopo la sospensione dei benefici o della compensazione per mancata esecuzione 1. La parte convenuta può notificare in qualsiasi momento alla parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonché la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione dei benefici oppure la sua intenzione di porre fine all'applicazione della compensazione per mancata esecuzione, a seconda dei casi. La sospensione dei benefici cessa trenta giorni dopo tale notifica, tranne nel caso previsto al paragrafo 2. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, una qualsiasi di tali parti può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla parte convenuta e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla data di tale richiesta. Se il collegio arbitrale decide che la misura di esecuzione è compatibile con le disposizioni del presente accordo, è posto un termine alla sospensione dei benefici. 3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'. Il lodo è notificato entro quarantacinque giorni dalla costituzione di un nuovo collegio arbitrale. 4. Se dopo il periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2 nessuna delle parti della controversia ha chiesto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla coerenza della misura notificata a norma del paragrafo 1 e la parte attrice non ha ottemperato al suo obbligo di porre fine alla sospensione dei benefici, la parte convenuta può sospendere i benefici a un livello equivalente a quello applicato dalla parte attrice, fintantochè quest'ultima parte continua a sospendere i benefici.
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