Art. 307 · Lodo del collegio arbitrale
AccordoCapo 3

Art. 307

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Lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 11 ago 2015
Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Qualora un collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questo termine, il suo presidente ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio notificherà il suo lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale pronuncia un lodo circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione e comunque entro settantacinque giorni da tale data.
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