Art. 305 · Ricusazione, rimozione e sostituzione
AccordoCapo 3

Art. 305

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Ricusazione, rimozione e sostituzione

In vigore dal 11 ago 2015
Ricusazione, rimozione e sostituzione 1. Qualsiasi parte della controversia può ricusare un arbitro qualora sussista un dubbio giustificabile in merito al suo rispetto del codice di condotta. La decisione circa la ricusazione o la rimozione di un arbitro è adottata conformemente al regolamento di procedura. 2. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ai procedimenti, rassegni le sue dimissioni o debba essere sostituito, si procede alla selezione di un sostituto conformemente all'.
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