Accordo›Titolo XII›Capo 1
Art. 300
323 / 337Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
Ai fini del presente titolo per "parte della controversia" o "parte di una controversia" e per "parti della controversia" o "parti di una controversia" si intendono una parte o le parti del presente accordo che siano coinvolte in una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-300