Art. 296 · Disposizioni in materia fiscale
AccordoTitolo XI

Art. 296

319 / 337

Disposizioni in materia fiscale

In vigore dal 11 ago 2015
Disposizioni in materia fiscale 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale85 tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione. 3. Le disposizioni del presente accordo non ostano a che una parte adotti o applichi misure che: a) mirano a garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace di imposte dirette; b) operano distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della legislazione fiscale interna, comprese quelle finalizzate a garantire l'imposizione e la riscossione delle imposte, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali; c) mirano a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o della legislazione fiscale interna; o d) sono incompatibili con qualsiasi obbligo NPF stabilito nel quadro del presente accordo se la diversità di trattamento deriva da una convenzione fiscale. 4. I termini o i concetti di natura fiscale non definiti nel presente accordo vanno intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni o concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta le misure. -------- 85 Ai fini del presente articolo per "convenzione fiscale" si intendono una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-296