Accordo›Titolo X
Art. 293
316 / 337Trasparenza in materia di sovvenzioni
In vigore dal 11 ago 2015
Trasparenza in materia di sovvenzioni
1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione connessa agli scambi di merci si intende una misura che rientra nella definizione di cui all', paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni ed è specifica ai sensi dell' dello stesso accordo.
2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta alle altre parti una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalla parte interessata o per suo conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa.
3. Il comitato per il commercio esamina periodicamente i progressi compiuti da ciascuna delle parti nel dare attuazione al presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa da un'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
5. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una qualsiasi di esse, sulle materie relative alle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi e di avere un primo scambio di opinioni circa tali questioni un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. Il presente articolo non è soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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