Art. 283 · Consultazioni governative
AccordoTitolo IX

Art. 283

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Consultazioni governative

In vigore dal 11 ago 2015
Consultazioni governative82 1. Una parte può chiedere consultazioni a un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto di tale parte. La parte cui è rivolta la richiesta risponde tempestivamente. 2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere, con il dialogo e le consultazioni, a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni, previo accordo di entrambe, chiedono informazioni o pareri a qualsiasi persona, organizzazione o organismo, fra cui le organizzazioni o gli organismi di cui agli accordi di cui agli , in grado di contribuire all'analisi della questione in esame. 3. Una parte impegnata nelle consultazioni, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte impegnata nelle consultazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. Salvo diversa decisione del sottocomitato, le sue conclusioni sono rese pubbliche. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica periodicamente relazioni sui risultati delle procedure di consultazione concluse e, se lo ritiene opportuno, relazioni sulle consultazioni in corso. -------- 82 Le parti che partecipano alle consultazioni governative di cui al presente titolo (di seguito denominate "parte impegnata nelle consultazioni" o "parti impegnate nelle consultazioni") sono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, un paese andino firmatario. Un paese andino firmatario non può chiedere consultazioni ad un altro paese andino firmatario.
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