Accordo›Titolo IX
Art. 278
301 / 337Informazioni scientifiche
In vigore dal 11 ago 2015
Informazioni scientifiche
Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o di protezione dell'ambiente che incidono sugli scambi fra le parti, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non debba essere addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili81.
--------
81 Il Perù interpreta il presente articolo tenendo conto del principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-278