Art. 238 · Misure di protezione delle prove
AccordoSez. 2

Art. 238

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Misure di protezione delle prove

In vigore dal 11 ago 2015
Misure di protezione delle prove Ciascuna delle parti stabilisce che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri, efficaci e proporzionate per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere tra l'altro la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o, se consentito dalla legislazione interna, il sequestro delle merci costituenti presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, senza sentire l'altra parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
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