Art. 237 · Elementi di prova
AccordoSez. 2

Art. 237

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Elementi di prova

In vigore dal 11 ago 2015
Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie a consentire alle proprie autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso di una parte, la comunicazione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-237