Art. 232
AccordoSez. 7

Art. 232

279 / 337
In vigore dal 11 ago 2015
Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varietà vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (di seguito denominata "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all', paragrafo 2, di detta convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-232