Accordo›Sez. 3
Art. 223
131 / 337Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte
In vigore dal 11 ago 2015
Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ciascuna delle parti conferisce all'autore di un'opera d'arte, e dopo la sua morte ai suoi aventi causa, un diritto inalienabile e irrinunciabile a ricevere una percentuale sul prezzo di vendita ottenuto per la rivendita dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica, conformemente alla legislazione interna, a tutte le successive vendite all'asta o con l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come case d'asta, gallerie d'arte o altri commercianti di opere d'arte.
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