Art. 208 · Indicazioni geografiche stabilite
AccordoSez. 2

Art. 208

80 / 337

Indicazioni geografiche stabilite

In vigore dal 11 ago 2015
Indicazioni geografiche stabilite 1. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate dalla parte UE, i paesi andini firmatari proteggeranno tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione. 2. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche di un paese andino firmatario elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate da questo paese andino firmatario, la parte UE proteggerà tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-208