Art. 198 · Trattamento nazionale
AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 198

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Trattamento nazionale

In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale Per quanto riguarda la protezione61 della proprietà intellettuale, ciascuna delle parti riserva ai cittadini di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni già contemplate negli dell'accordo TRIPS. -------- 61 Ai fini degli , il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-198