Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 195
273 / 337Obiettivi
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono:
a) promuovere l'innovazione e la creatività e agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e
b) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia e favorisca il benessere sociale ed economico come pure l'equilibrio fra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-195