Art. 194 · Sottocomitato per gli appalti pubblici
AccordoTitolo VI

Art. 194

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Sottocomitato per gli appalti pubblici

In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per gli appalti pubblici 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. 2. Il sottocomitato: a) valuta l'attuazione del presente titolo, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilità offerte da un maggiore accesso agli appalti pubblici, e raccomanda alle parti le attività appropriate; b) valuta e segue le attività in materia di cooperazione presentate dalle parti; e c) fatto salvo l', paragrafo 5, considera ulteriori negoziati intesi ad estendere il campo d'applicazione del presente titolo. 3. Il sottocomitato per gli appalti pubblici si riunisce su richiesta di una qualsiasi della parti alla data e nella sede convenute e tiene un verbale scritto delle sue riunioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-194