Art. 180 · Elenco a uso ripetuto
AccordoTitolo VI

Art. 180

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Elenco a uso ripetuto

In vigore dal 11 ago 2015
Elenco a uso ripetuto60 1. I soggetti appaltanti possono istituire o tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco, che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici). 2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità triennale o inferiore, i soggetti appaltanti possono pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validità e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi. 3. I soggetti appaltanti devono consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. 4. Un soggetto appaltante può utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto purchè: a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 1, fornisca le informazioni richieste ai sensi dell'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici) nonché tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che si tratti di un avviso di gara; b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni richieste ai sensi dell'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici), sempre che siano disponibili; e c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 3 sia autorizzato a partecipare ad una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario affinché il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione. 5. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara d'appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta. 6. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di partecipazione a una gara d'appalto di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo espunge da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa. -------- 60 Per la Colombia e ai fini del paragrafo 3 e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, in caso di concurso de meritos gli elenchi a uso ripetuto con una durata massima di un anno sono istituiti entro un termine specifico, stabilito dal soggetto appaltante. Scaduto tale termine, non è più possibile inserire nuovi fornitori. Solo i fornitori che figurano nell'elenco possono presentare offerte.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-180