Accordo›Titolo VI
Art. 176
254 / 337Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
In vigore dal 11 ago 2015
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
1. Ciascuna delle parti:
a) pubblica tempestivamente, su un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, tutte le misure di applicazione generale relative agli appalti disciplinati e le loro eventuali modifiche;
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione a un'altra parte;
c) indica nell'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e
d) indica nell'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici tramite i quali pubblica gli avvisi di cui al presente articolo, all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente alle altre parti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nell'appendice 2 o 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-176