Art. 176 · Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
AccordoTitolo VI

Art. 176

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Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

In vigore dal 11 ago 2015
Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna delle parti: a) pubblica tempestivamente, su un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, tutte le misure di applicazione generale relative agli appalti disciplinati e le loro eventuali modifiche; b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione a un'altra parte; c) indica nell'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e d) indica nell'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici tramite i quali pubblica gli avvisi di cui al presente articolo, all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2. 2. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente alle altre parti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nell'appendice 2 o 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici).
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