Art. 175 · Principi generali
AccordoTitolo VI

Art. 175

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Principi generali

In vigore dal 11 ago 2015
Principi generali 1. In relazione a qualsiasi misura relativa agli appalti disciplinati: a) la parte UE, compresi i suoi soggetti appaltanti59, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dei paesi andini firmatari, come pure ai fornitori dei paesi andini firmatari che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori; b) ciascuno dei paesi andini firmatari, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi della parte UE, come pure ai fornitori della parte UE che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori. 2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal: a) riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi di un'altra parte. Svolgimento dell'appalto 3. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità onde evitare conflitti d'interesse e pratiche di corruzione. Procedure di gara 4. Un soggetto appaltante utilizza procedure quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata conformemente alla propria legislazione interna, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Uso di mezzi elettronici 5. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati. Regole d'origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte. Compensazioni 7. Fatte salve le disposizioni del presente titolo o del relativo allegato, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni. Misure non relative in modo specifico agli appalti 8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalità per l'importazione nè alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati. -------- 59 I "soggetti appaltanti" dell'UE comprendono i "soggetti appaltanti" degli Stati membri dell'Unione europea come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici).
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