Accordo›Titolo VI
Art. 173
251 / 337Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure adottate da una parte in materia di appalti disciplinati.
2. Ai fini del presente titolo per "appalti disciplinati" si intendono gli appalti a fini pubblici per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, quali specificati, per ciascuna delle parti, nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici):
a) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, i contratti BOT e i contratti di concessione di lavori pubblici;
c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all', sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate per ciascuna parte nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici);
d) da parte di un soggetto appaltante; e
e) non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo.
3. Tranne ove previsto diversamente, il presente titolo non si applica:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie, avalli e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli58;
d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure connesse; e
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo:
A) allo stazionamento di truppe; o
B) all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari di tale accordo;
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo.
4. Ciascuna parte fornisce le seguenti informazioni nella sottosezione corrispondente dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici):
a) nella sottosezione 1 i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
b) nella sottosezione 2 i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
c) nella sottosezione 3 tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo;
d) nella sottosezione 4 i beni disciplinati dal presente titolo;
e) nella sottosezione 5 i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo;
f) nella sottosezione 6 i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo; e
g) nella sottosezione 7 eventuali note generali.
5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un soggetto appaltante esige che soggetti non elencati nell'appendice I dell'allegato XII (Appalti pubblici) di una parte partecipino a determinate condizioni, a dette condizioni si applica mutatis mutandis l'.
Valutazione
6. Il soggetto appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non può suddividerlo in appalti distinti nè individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente titolo.
7. Il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi premi, onorari, commissioni e interessi.
Qualora l'appalto preveda la possibilità di inserire opzioni, il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto, compresi gli acquisti opzionali.
8. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (nel seguito denominati "appalti ricorrenti"), il calcolo del valore massimo totale stimato si basa:
a) sul valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata; o
b) sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei dodici mesi successivi in termini di quantità o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; o
c) sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei dodici mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario del soggetto appaltante.
9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purchè essi siano compatibili con il presente titolo.
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58 Per maggiore chiarezza, il presente titolo non si applica agli appalti di servizi bancari, finanziari o specializzati riguardanti:
a) l'indebitamento pubblico; o
b) la gestione del debito pubblico.
Storico versioni
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