Accordo›Titolo V
Art. 168
246 / 337Conto corrente
In vigore dal 11 ago 2015
Conto corrente
Le parti autorizzano, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-168