Art. 160 · Ambito di applicazione e principi
AccordoSez. 6

Art. 160

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Ambito di applicazione e principi

In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi dei servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo. 2. Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte: a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e b) accorda alle navi battenti bandiera di un'altra parte o gestite da prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico. 3. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti: a) si astiene dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e b) all'entrata in vigore del presente accordo sopprime e si astiene dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. 4. Ciascuna delle parti consente lo stabilimento nel suo territorio dei prestatori di servizi marittimi internazionali di un'altra parte, compresi i prestatori di servizi di agenzia marittima, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di qualsiasi paese terzo. 5. Ciascuna delle parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di un'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
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