Accordo›Sez. 5
Art. 159
170 / 337Eccezioni specifiche
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che, in base alla regolamentazione interna di tale parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività o alle misure svolte o adottate da una banca centrale o da un'autorità responsabile in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata nel senso di ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.
Storico versioni
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