Art. 148 · Elenchi telefonici
AccordoSez. 4

Art. 148

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Elenchi telefonici

In vigore dal 11 ago 2015
Elenchi telefonici Ciascuna delle parti provvede affinché: a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorità di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-148