Accordo›Sez. 4
Art. 148
152 / 337Elenchi telefonici
In vigore dal 11 ago 2015
Elenchi telefonici
Ciascuna delle parti provvede affinché:
a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorità di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-148