Art. 138 · Indipendenza degli organismi di regolamentazione
AccordoSez. 3

Art. 138

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Indipendenza degli organismi di regolamentazione

In vigore dal 11 ago 2015
Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
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