Accordo›Sez. 3
Art. 137
121 / 337Licenze individuali
In vigore dal 11 ago 2015
Licenze individuali
1. Una parte può richiedere una licenza individuale solamente per i servizi che rientrano nell'ambito d'applicazione del servizio universale41.
2. Ove una parte richieda una licenza individuale, sono rese pubbliche le seguenti informazioni:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali.
3. Qualora una parte rifiuti di rilasciare una licenza individuale, essa comunica al richiedente che ne faccia richiesta i motivi di tale diniego. Ciascuna delle parti stabilisce o mantiene in vigore procedure di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente42. Tali procedure sono trasparenti, non discriminatorie e si basano su criteri oggettivi.
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41 In Colombia l'operatore postale ufficiale o concessionario è una persona giuridica che presta il servizio postale universale mediante un contratto di concessione. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema accelerato di licenze gestito dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. In Perù l'operatore postale designato è una persona giuridica che, in virtù di una concessione rilasciata per legge, e senza esclusiva, ha l'obbligo di prestare il servizio postale nell'intero paese. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di permessi rilasciati dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni.
42 Per maggiore chiarezza, tale organo indipendente può essere di natura giurisdizionale.
Storico versioni
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